Descrizione
Che in sede di conversione del D.L. 78 del 19.06.2015, nella Legge 125/2015, con l’inserimento del comma 13 bis all’art. 8, il legislatore ha introdotto una agevolazione per i titolari di terreni agricoli che non fruiscono di esenzione, consentendo loro di pagare la prima rata dell’acconto IMU, scaduta il 16.06.2015 scorso, senza sanzioni e senza interessi entro il prossimo 30.10.2015.
La nuova data per il versamento non ha alcuna rilevanza sulla decorrenza dei termini per il ravvedimento operoso: qualora il pagamento venga sanato oltre il 30.10.2015, infatti per ravvedersi occorrerà versare, oltre all’imposta, sanzioni e interessi facendo riferimento al 16.06.2015.
La nuova data per il versamento non ha alcuna rilevanza sulla decorrenza dei termini per il ravvedimento operoso: qualora il pagamento venga sanato oltre il 30.10.2015, infatti per ravvedersi occorrerà versare, oltre all’imposta, sanzioni e interessi facendo riferimento al 16.06.2015.
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Ultimo aggiornamento pagina: 09/09/2015 11:39:06