Descrizione
In relazione alle imminenti elezioni amministrative del 10 giugno 2018, si invitano codesti Uffici a voler richiamare l'attenzione dei Sindaci e dei Commissari straordinari in ordine alle modalità di esercizio di voto per il rinnovo degli organi comunali, da parte dei cittadini dell'Unione Europea, residenti nei comuni interessati.
In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, i cittadini dell'U.E. che intendono esercitare il diritto di voto, devono inoltrare domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la data delle consultazioni) e quindi entro il termine perentorio del 1 maggio 2018.
Al riguardo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza n.01193/2012 ha sancito, in estrema sintesi, l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art.32 bis del D.P.R. n. 223/1967, ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, dopo il citato termine di legge.
In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 12 aprile 1996, n. 197, i cittadini dell'U.E. che intendono esercitare il diritto di voto, devono inoltrare domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la data delle consultazioni) e quindi entro il termine perentorio del 1 maggio 2018.
Al riguardo, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con sentenza n.01193/2012 ha sancito, in estrema sintesi, l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall'art.32 bis del D.P.R. n. 223/1967, ai cittadini dell'Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, dopo il citato termine di legge.
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Ultimo aggiornamento pagina: 20/04/2018 13:23:09