Descrizione
CORONAVIRUS: LE MISURE DEL DPCM E DELL'ORDINANZA REGIONALE DEL 08/03/2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
Alla luce di ciò, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato un'Ordinanza (la numero 3) che reca ulteriori misure per contenimento e contrasto.
Facendo appello al buon senso di ciascuno, vengono qui di seguito riportate le misure considerate, per il territorio, più importanti:
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell'Ordinanza della Regione, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- sia in luoghi pubblici che privati sono sospesi eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura;
- è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ma è possibile lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- ristoranti e bar devono far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- i gestori degli altri esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, devono garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Numeri utili : 1500
Numeri utili: 800458787
Responsabile Comandante Polizia Municipale: Castro Antonino
Telefono 6100029 Cell. 328 7535617
Il Comune informa Servizio WhatsApp 3336171816
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PER VISUALIZZARE LE ALTRE DISPOSIZIONI DEI DUE DOCUMENTI SI RIMANDA AL LINK E ALL'ALLEGATO QUI DI SEGUITO
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.
Alla luce di ciò, il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha firmato un'Ordinanza (la numero 3) che reca ulteriori misure per contenimento e contrasto.
Facendo appello al buon senso di ciascuno, vengono qui di seguito riportate le misure considerate, per il territorio, più importanti:
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione dell'Ordinanza della Regione, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- sia in luoghi pubblici che privati sono sospesi eventi cinematografici, teatrali, eventi e spettacoli di qualsiasi natura;
- è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, palestre, piscine, centri benessere, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ma è possibile lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- ristoranti e bar devono far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- i gestori degli altri esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, devono garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Numeri utili : 1500
Numeri utili: 800458787
Responsabile Comandante Polizia Municipale: Castro Antonino
Telefono 6100029 Cell. 328 7535617
Il Comune informa Servizio WhatsApp 3336171816
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2020 09:05:38