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Adesione alla Rottamazione Quinquies - art. 10-quinqies comma 2 del Decreto-legge n. 38/2026 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 88/2026

l'amministrazione comunale informa che, con delibera di consiglio comunale n 21 del 05.06.2026, è stato approvato l’adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 10-quinqies comma 2 del decreto-legge n. 38/2026 convertito, con...
Data:

2 luglio 2026

Tempo di lettura:

2 min

Tipologia

Avvisi

Descrizione

l'amministrazione comunale informa che, con delibera di consiglio comunale n 21 del 05.06.2026, è stato approvato l’adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 10-quinqies comma 2 del decreto-legge n. 38/2026 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88/2026.

-la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal comune all’agente della riscossione (attualmente l’agenzia delle entrate-riscossione-ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
-rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
-a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
-a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
-il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
• il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

assoro lì 29.06.2026
il responsabile del servizio tributi
rag. Giuseppe rondinella

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Documenti

A cura di

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Ultimo aggiornamento pagina: 02/07/2026 10:57:50

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